Dispensazione senza ricetta, i medici aprono di battito su possibile restrizione

Dispensazione senza ricetta, i medici aprono di battito su possibile restrizione

I medici aprono un dibattito sulla dispensazione d'urgenza: stretta sull...

Dispensazione d'urgenza nel mirino dopo il caso dei due fratelli belga morti a Firenze per le conseguenze dell'uso di ossicodone acquistato senza ricetta? I medici di famiglia lo temono e aprono un dibattito. È quanto riporta il quotidiano Doctor33 segnalando che sui social alcuni medici paventano una "stretta" sulla norma del 2008 (DM 31 marzo) che disciplina la dispensazione d'emergenza in farmacia.
Da alcuni post pubblicati in gruppi di medici si legge che al di là di ciò che è lecito e ciò che non lo è, "l'anticipo in farmacia di medicine con obbligo di ricetta ha fatto comodo anche a noi Mmg, evitando ulteriore sovraccarico di lavoro legato all'immediatezza di risposta alla richiesta dei pazienti. Se vogliamo riportare tutto sulla retta via dobbiamo sapere che verremmo coinvolti con maggior impegno sul quotidiano lavorativo. I nostri sindacati devono farsi portavoce e smetterla di farci mortificare alle trattative: noi al netto di spese e tasse siamo al limite".

L'attività del medico
Secondo Roberto Venesia, responsabile area farmaco Fimmg, «la dispensazione d'urgenza dovrebbe interessare poco o nulla un paziente ben seguito, che dalle 8 alle 20 ha il suo medico di famiglia e dalle 20 alle 8 e nei festivi ha la continuità assistenziale». E precisa: «Per lo più può accadere, in terapia del dolore, di esaurire l'analgesico. Su questi farmaci, in Piemonte c'è stata una crescita di richieste cui hanno fatto seguito una nostra recentissima review e la scoperta che in pratica nella totalità dei casi abbiamo valido motivo di prescrivere. I dati ci dicono che la prevalenza del dolore grave è forse più alta di quello che immaginiamo ma questo è tema diverso: chi va in farmacia per un'urgenza ha in genere alle spalle una terapia prescritta da un medico». E in caso di scopertura rispetto a un piano terapeutico specialistico scaduto con appuntamento vicino ma non prenotato per tempo? «Se il Mmg fosse abilitato a prescrivere, il paziente avrebbe risolto ogni problema ma viviamo un'anomalia tutta italiana che nel diabete, negli anticoagulanti, nella Bpco ostacola l'accesso alle cure. Qui non credo che il farmacista possa dare un farmaco senza prescrizione. Caso per caso il Mmg può decidere e se c'è vera urgenza, ri-concordati con lo specialista i tempi della terapia, anteporre il diritto del paziente all'impiccio amministrativo. Bisognerebbe però consentire a medici di famiglia preparati di prendere in carico l'incombenza di prescrivere farmaci ormai quasi di primo livello come le incretine nella cura del diabete e come i nuovi anticoagulanti orali».
Una battuta, come sindacalista, sulla riflessione sul superlavoro. «E' una richiesta d'aiuto. Anch'io ricevo fino a 80 pazienti al giorno, spesso anziani. Sono vitali figure come il collaboratore, l'infermiere, il riabilitatore, il farmacista per verificare l'aderenza alle terapie. Il 30% dell'attività che svolgiamo è extra-clinica ed extra-relazione, dovremmo avere ben altri incentivi rispetto agli attuali per assumere figure che consentano ai nostri studi di far fronte all'attività. Li stiamo chiedendo, non però dalle risorse del Fondo sanitario che ogni anno più di tanto non cresce, ma in Finanziaria, come sgravi ed altro. La situazione, ora, è insostenibile».

Cosa prevede la legge

La dispensazione senza ricetta, oltre ai profili penalistici (il farmacista di Firenze è indagato per omicidio colposo), è punita dalla legge 219 del 2006 con sanzione amministrativa fino a 1800 euro se avviene per ricetta ripetibile e fino a 3 mila nelle ricette non ripetibili, salvo quelle per oppiacei dove la legge 109/90 mantiene una sanzione di 600 euro. Sotto il profilo deontologico, il farmacista deve respingere -salvo le emergenze citate- le richieste di farmaci senza ricetta o con ricetta priva dei requisiti di legge.
Sempre la legge 219 accanto alla ricetta del Ssn disciplina i tipi di ricetta. A partire dalla ripetibile su carta intestata, durata massima 6 mesi, che il farmacista timbra ad ogni vendita. Non va confusa con la ricetta non ripetibile, durata 30 giorni, rivolta a farmaci (antidolorifici, ormoni, contraccettivi) il cui uso continuato può creare stati tossici o rischi alti per la salute: il farmacista la ritira e la conserva 6 mesi. A sua volta la ricetta ripetibile non va confusa con quella speciale dedicata agli antidolorifici forti, come i farmaci ex allegato 3 bis (buprenorfina, codeina, ossicodone etc), che ora la legge 38 del 2010 consente di prescrivere ma nel ricettario Ssn, segnando l'uso per la terapia del dolore (dicitura TDL) e la posologia così da non far superare la durata di 30 giorni. Infine, la stessa legge 219 disciplina la ricetta limitativa per farmaci ospedalieri (art 92), o dispensabili su prescrizione di centri specialistici (art 93, per questi ci vuole il piano terapeutico, cartaceo come la ricetta, redatto e spedito dal centro ospedaliero) od utilizzabili solo in ambulatorio (art 94).

 

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