Vale 55 miliardi di euro il Dl Rilancio che ieri ha ricevuto l'ok del Consiglio dei ministri e che prevede per la Sanità, per il solo 2020, uno stanziamento complessivo oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro. Moltissime le misure contenute, che non sono solo di interesse per sanità e farmacia, ma riguardano anche imprese, lavoratori - compresi autonomi e professionisti - e famiglie.
Misure di interesse per le farmacie. Dalle mascherine al Fse
Di diretto interesse per le farmacie ci sono le misure, annunciate in questi giorni, che prevedono, per i prodotti legati all'emergenza sanitaria, l'azzeramento dell'Iva fino alla fine dell'anno e la successiva riduzione dal 22 al 5% con il 2021. Prevista, poi, la proroga della validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A, in relazione al periodo emergenziale, che vede un allungamento della durata massima di altri 30 giorni, mentre per i pazienti già in trattamento, con ricetta scaduta e non utilizzata, la proroga è di 60 giorni. Per le nuove prescrizioni la validità sarà estesa a una durata massima di 60 giorni, con un massimo di sei pezzi a ricetta. Proroga anche per i piani terapeutici, in particolare per stomie, protesi, e così via. Nel testo sono contenute poi anche le misure urgenti per il rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico e il rafforzamento della sanità del territorio e l'assistenza domiciliare. In ogni caso, il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Sostegno alle imprese: tra contributi a fondo perduto e crediti di imposta
Ma sanità a parte, sono diverse le misure a sostegno delle imprese: in particolare, come si legge nella relazione del Consiglio dei ministri, è previsto «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta; - 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario».
È prevista poi «l'esenzione dal versamento del saldo dell'Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'Irap dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019; per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente».
E tra le altre misure c'è anche la possibilità per «le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni».
Lavoratori e sicurezza: proroga di misure esistenti e nuovi aiuti
Per quanto riguarda poi il capitolo relativo al lavoro, un primo provvedimento indicato riguarda «l'erogazione automatica ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, di un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020». Inoltre «si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria». Viene poi esteso «al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico» e «a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso».
Si prevedono «specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». Sempre sul tema sicurezza, tra i provvedimenti contenuti, ci sono anche «misure di sostegno alle imprese per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale».
Famiglie: potenziati congedi e sostegni per baby sitting
Molto ampio infine anche il capitolo relativo agli aiuti alle famiglie. Tra le misure messe in campo ci sono:
- l'innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l'aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
- nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili.