Fatturazione elettronica. Riepilogo delle disposizioni di interesse per farmacie e esercizi commerciali

Fatturazione elettronica. Riepilogo delle disposizioni di interesse per farmacie e esercizi commerciali

Per tutte le cessioni per le quali sia stato emesso lo “scontrino...

L’esonero non riguarda, inoltre, la parte “passiva”, ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico da parte dei fornitori. Resta quindi la necessità per le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, di adeguare la propria infrastruttura tecnologica ed organizzativa per l’emissione in forma elettronica delle fatture per cessioni i cui dati non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e per le fatture provenienti dai fornitori. 

Per l’anno 2019, le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, per tutte le cessioni per le quali sia stato emesso il c.d. “scontrino parlante”, la fattura, eventualmente richiesta, dovrà essere rilasciata in forma cartacea. Per tutte le altre cessioni effettuate, le farmacie e gli esercizi di vicinato di cui all’art. 5 DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006 dovranno rilasciare fattura elettronica.

Riepiloghiamo le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di interesse per le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, anche alla luce delle norme da ultimo introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento ieri 30 dicembre ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il Farmacista Online

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